Se il volo accumula un ritardo pari o superiore alle tre ore il passeggero ha diritto a richiedere il rimborso.
La Corte di Giustizia Europea dal 2007 ha equiparato i disagi causati dalla cancellazione di un volo a quelli di un ritardo, stabilendo che anche in questo caso si ha diritto al risarcimento.
Qualora il ritardo sia causato da circostanze straordinarie quali agenti atmosferici, disordini politici e scioperi la compagnia aerea non è tenuta a risarcire il passeggero. Resta l’obbligo, per la compagnia aerea, di assistenza che consiste in:
- Pasti e bevande
- Sistemazione per il pernottamento
- Trasporto andata e ritorno dall'aeroporto al luogo della sistemazione
- Telefonate ed email
Ritardo (alla destinazione finale) | Distanza | ||||
<2 Ore | >2 Ore | >3 Ore | >4 Ore | ||
€ 0 | € 0 | € 250 | € 250 | < 1500 Km | |
€ 0 | € 0 | € 400 | € 400 | Da 1500 Km a 3500 Km | |
€ 0 | € 0 | € 300 | € 600 | > 3500 Km |
Vi riportiamo alcuni esempi di circostanze ritenute o no straordinarie:
Circostanze NON considerabili "Straordinarie" | Circostanze Considerabili "Straordinarie" |
Problemi Tecnici | Cattive condizioni meteorologiche (che comportino la necessità di chiudere l'aeroporto) |
Problemi con l'Aeroporto | Scioperi |
Influenza di Altri Voli | Disordini Politici |
Nessuna Ragione Fornita |